Il decreto “rilancio” ha sterilizzato la sospensione dei termini prevista per l’attività di accertamento fiscale in scadenza al 31.12.2020?
Esaminando il combinato disposto dell’art. 157, comma 1, del decreto “rilancio” (D.L. n. 34/2020) e dell’art. 67, comma 1, D.L. n. 188/2020, conv. con modd. dalla L. n. 27/2020, viene da domandarsi se l’intricata trama della normativa connessa all’emergenza sanitaria da Covid-19 non abbia infine determinato un risultato opposto a quello prefissato, in particolare cancellando, per gli atti di accertamento e similari in materia tributaria che avrebbero trovato naturale scadenza al 31.12.2020, qualsiasi effetto utile della sospensione dei termini per i relativi procedimenti che il legislatore aveva previsto all’indomani del lockdown.
Nello specifico, l’ultimo dei citati provvedimenti sembra avere effettivamente caducato le conseguenze utili per gli Uffici impositori di una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che probabilmente serviva, nelle intenzioni del legislatore, a prendere atto della situazione di paralisi della pubblica amministrazione, vissuta nei mesi da marzo a maggio del corrente anno, consentendo di recuperare il tempo infruttuosamente trascorso, soprattutto con riferimento all’anno in corso.
L’art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020, pubblicato il 17.03.2020, dunque nei primi giorni di “lockdown”, aveva infatti previsto una generale sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori“. Tale sospensione sarebbe quindi andata a differire, per un corrispondente periodo di tempo (86 giorni), i termini (inclusi quelli di decadenza) connessi ai relativi procedimenti amministrativi. Per essere concreti, il termine di decadenza in scadenza al 31.12.2020, poteva fondatamente intendersi prorogato al 29.03.2021.
L’art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020, ha tuttavia stabilito che “In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi“.
Il legislatore, con tale ultima disposizione, voleva probabilmente differire al 31.12.2020 le scadenze relative ai procedimenti amministrativi fiscali che sarebbero altrimenti intervenute nel periodo compreso tra tale data e l’8 marzo 2020, ed evitare che con l’approssimarsi della fine dell’anno l’Ufficio fosse gravato delle formalità connesse alla notifica degli atti impositivi, concedendo per provvedervi tutto il 2021, in modo anche da diluire nel tempo il corrispondente peso che si sarebbe scaricato sui contribuenti. Nel dettare tale misura, tuttavia, sembra che sia stata dimenticata la proroga dei procedimenti di accertamento e simili che era stata disposta con il D.L. n. 18/2020, e che interessava anche i procedimenti con scadenza naturale al 31.12.2020.
La secca previsione contenuta nel D.L. n. 34/2020 (“sono emessi entro il 31 dicembre 2020“), anche in quanto contenuta in un atto di legge successivo, con riferimento agli atti di accertamento per i quali la decadenza sarebbe intervenuta al 31.12.2020, pare effettivamente eliminare la possibilità di considerare utilmente, nel computo del termine definitivo di decadenza, il periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che non potrebbe così in alcun modo essere recuperato a valere sui successivi 86 giorni.
Proprio con riferimento ai procedimenti in scadenza nel corrente anno, pertanto, l’azione amministrativa potrebbe risultare maggiormente pregiudicata, considerato che l’attività di accertamento viene solitamente concentrata nell’ultimo anno utile, e che le disposizioni sanitarie legate al Covid-19 hanno effettivamente limitato l’operatività degli Uffici.
Una assenza di coordinamento normativo che, in questo caso, rischia di determinare un pregiudizio in danno dell’Amministrazione finanziaria.