La sospensione dei termini per COVID-19 è davvero inapplicabile al termine di impugnazione già sospeso nell’ambito della definizione delle liti fiscali pendenti?
Nella circolare n. 10/E del 6 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate indica che la sospensione dei termini processuali disposta dai Decreti-legge 18 e 23/2020 in relazione all’emergenza Covid-19, in materia tributaria non sarebbe applicabile al termine di impugnazione della sentenza già precedentemente sospeso per effetto delle disposizioni del D.L. n. 119/2018, nell’ambito della “pace fiscale” e della definizione delle liti fiscali pendenti.
Nel contributo a firma dell’Avv. Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti sul supplemento online della Rivista di Diritto Tributario, accessibile dal link che segue, sono svolte alcune brevi considerazioni sui riferimenti che l’Agenzia richiama e sulle due specifiche tipologie di sospensione coinvolte, che portano in definitiva a considerare non sostenibile l’interpretazione rappresentata nel documento.
vai all’articolo: Sospensione dei termini per COVID-19 davvero inapplicabile al termine di impugnazione già sospeso nell’ambito della definizione delle liti fiscali pendenti?