Non è tassabile la plusvalenza che si assuma conseguita per la cessione del diritto di superficie sul terreno agricolo posseduto da più di cinque anni, al fine dell’impianto su di esso di un “campo fotovoltaico”.
C.T.R. Basilicata, sez. III, sent. 28.11.2017, n. 305
Avv. Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti
Con una interessante sentenza, la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha avuto modo di occuparsi di una questione di grande attualità per il settore agricolo.
Non di rado, infatti, agli agricoltori viene proposto da società dedite alla produzione di energie alternative di cedere loro il diritto di superficie su una porzione di terreno già adibito alla coltivazione, al fine di impiantarvi un c.d. “Campo fotovoltaico”, ossia un impianto formato da pannelli fotovoltaici infissi al suolo, solitamente per un numero predeterminato di anni.
Sembra dunque che l’Agenzia delle Entrate abbia posto sotto la propria lente questo tipo di operazione, per verificare se da essa possano derivare al proprietario del terreno dei redditi “diversi”, di cui all’art. 67, D.P.R. N. 917/1986 (T.U.I.R.).
In particolare, la Direzione Provinciale di Matera evidenziava come, ai sensi dell’art. 9, comma 5, TUIR, “Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”, ponendo in luce come la cessione temporanea del diritto di superficie sull’immobile andasse considerata, a fini fiscali, esattamente alla stregua di una effettiva cessione del terreno.
Conseguentemente, secondo l’Ufficio, si sarebbe reso applicabile l’art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR (1), con conseguente tassabilità della plusvalenza eventualmente conseguita dal proprietario del fondo, determinata ai sensi dell’art. 68 TUIR come “differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo” oppure, in caso di acquisto del terreno per successione, differenza tra gli stessi corrispettivi ed il valore dichiarato per il bene nella denuncia della successione da cui esso proviene.
La sentenza in commento rigetta l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, richiamando peraltro la circolare n. 112/2009, nella quale si indicava che “il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie su un bene patrimoniale o strumentale rappresenta un componente positivo di reddito imponibile quale plusvalenza”, e ciò fa ritenendo l’impianto dei pannelli fotovoltaici inidoneo a mutare la natura (non edificabile) del fondo.
Di conseguenza, i Giudici escludono l’imponibilità della plusvalenza ottenuta, stante l’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 67, TUIR, e in particolare in considerazione della titolarità ultraquinquennale del fondo da parte del contribuente, e della natura comunque non edificabile dello stesso terreno.
La sentenza citata offre elementi di interesse e riflessione, sia in positivo che in negativo.
Da un lato, infatti, viene ribadito che anche la mera concessione del diritto di superficie sul fondo per un tempo determinato è fattispecie in linea di principio idonea, ai sensi del TUIR, a determinare il conseguimento di plusvalenze, tassabili come componenti positive di reddito.
D’altra parte, è stato escluso che la mera installazione di un c.d. “campo fotovoltaico” sia sufficiente a mutare in edificabile la natura di un terreno precedentemente coltivato.
Non è tuttavia possibile cogliere indicazioni chiare circa il caso in cui l’impianto fotovoltaico venga posto in opera, pur dietro mera concessione del diritto di superficie, su un terreno avente natura edificatoria, caso nel quale, leggendo la sentenza fra le righe, in uno con gli atti interpretativi emanati dall’Agenzia delle Entrate, sembrerebbe di doversi concludere per l’imponibilità, in ogni caso, dei corrispettivi percepiti dal proprietario del terreno.
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1. Secondo tale disposizione, “Costituiscono redditi diversi [..] le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu’ di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita’ immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche’, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.